AGGIORNAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SAGRE E FIERE LOCALI CHE SI SVOLGONO ALL’APERTO SENZA PRECISI VARCHI D’INGRESSO:
Alla questione, posta anche dall’UNPLI APS, se per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serva avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali siano le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo, il DAGL (Dipartimento affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio ha risposto che l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Dunque, l’obbligo di essere muniti di green pass per accedere a sagre e fiere locali non è escluso, ma è rimesso alla responsabilità dei visitatori esserne provvisti quando tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche.
Gli organizzatori, pubblici o privati, degli eventi, devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione, ma qualora il visitatore, in caso di controlli, sia trovato non munito di green pass, sarà solo questo ad essere sanzionato, e non l’organizzatore che abbia rispettato l’obbligo informativo.
Ulteriore quesito ha riguardato la questione se l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applichi anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze), il DAGL ha risposto che l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica 2 introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.